Addestramento e DLgs 81/2008

19 febbraio 2019 - Focus Formazione Web Aggiornamento Sicurezza

Più spesso si discute dell’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza (generale e specifica) in base agli accordi stato Regioni del 21/12/2011; spesso la medesima importanza non si da anche all’addestramento. Perchè? Forse non lo si ritiene così importante? La sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. 4, del 07 dicembre 2018, n. 54803, in cui viene condannato un datore di lavoro, in seguito ad un infortunio accorso ad un proprio dipendente, ricorda quanto in realtà esso sia di fondamentale importanza. L’addestramento viene definito nell’art. 2 del d.lgs. 81/2008 come il “complesso di attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. Il caso   Nella sentenza si legge quanto segue “il lavoratore, intento ad operare su una pressa di stampaggio a caldo per la produzione di piccoli pezzi metallici, denominati “gomiti”, aveva prelevato un pezzo incandescente dal nastro con le pinze, introducendo la mano sinistra sotto lo stampo e premendo inavvertitamente con il piede il comando a servizio della pressa, permettendo a questa di effettuare un altro ciclo di lavorazione mentre aveva ancora la mano sotto lo stampo, determinando così l’infortunio”. Il datore di lavoro in questione ha fatto ricorso appellandosi alla condotta abnorme tenuta dal lavoratore (in quanto il ciclo produttivo prevedeva espressamente che l’operatore non inserisse gli arti nell’area di lavoro e che utilizzasse appositi DPI fornitogli) e sottolineando che egli era stato sottoposto ad un iter formativo teorico e pratico, con affiancamento da parte di personale esperto. Il ricorso non è stato accettato in quanto, come si legge dalla sentenza, “l’istruttoria aveva confermato che il lavoratore infortunato, assunto da poco tempo, era stato addetto alla pressa solo qualche giorno prima dell’infortunio; egli aveva affermato di essere uno stampatore, ma non aveva alcuna competenza nello specifico settore, come appurato dai colleghi di lavoro; la formazione impartitagli era stata dunque del tutto insufficiente, perché il corso generale sul funzionamento dei macchinari era durato solo quattro ore ed egli era stato avviato a lavorare da solo sul macchinario in questione dopo appena due giorni, senza una previa verifica pratica e in assenza di un vero e proprio affiancamento e di una concreta supervisione, come pure previsto dall’art. 5.1 della procedura per la formazione del personale in vigore presso l’azienda.” Viene quindi sottolineata proprio l’importanza della fase di addestramento pratico, in seguito ad un iter formativo, riportando che “l’obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente, dovendo il soggetto obbligato verificare anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto, ciò che solo una effettiva prova pratica, sotto la supervisione di un tutor può garantire”.

Quindi? Risulta allora molto importante che tutti i lavoratori addetti a mansioni che li espongono a rischi specifici, abbiano una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza, un’adeguata formazione e un addestramento pratico, così come riportato anche nel d.lgs. 81/2008, capo I – “Uso delle attrezzature di lavoro”, art. 73: “1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 27 il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 1. Alle condizioni di impiego delle attrezzature; 2. Alle situazioni anormali prevedibili.” L’addestramento, così come la formazione, deve avvenire nel momento in cui il lavoratore viene assunto, trasferito o cambiato di mansione o nel caso in cui vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o nuove sostanze pericolose, e deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37, d.lgs. 81/2008). Si ricorda inoltre che, oltre alle attrezzature di lavoro, l’addestramento è indispensabile anche per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito (art. 77, d.lgs. 81/2008). L’addestramento ed in particolare il trasferimento delle competenze necessarie, deve essere verificato. Molto importante risulta anche la fase di documentazione. Documentare tutte le attività di addestramento, così come quelle di formazione, che vengono svolte in azienda risulta molto vantaggioso in quanto: 1.    è possibile tenere facilmente sotto controllo lo stato di formazione dei lavoratori ed individuare eventuali mancanze; 2.    consente di fornire evidenza documentale in caso di necessità. E’ importante a nostro giudizio riportare sempre in modo chiaro ed inequivocabile i nominativi dei partecipanti all’addestramento, la data o il periodo in cui è stato effettuato, l’oggetto dell’addestramento e il tutor di riferimento. Concludendo risulta quindi come l’addestramento sia in realtà la chiave per una operatività più sicura, in quanto agisce direttamente sul comportamento del lavoratore, fornendogli le conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza, riducendo così la possibilità di infortuni o malattie professionali.  

 

fonte: olympus.uniurb.it – ambientesicurezzanews.it

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