Preposto “di fatto”
15 febbraio 2019 - Focus GDPR Garante Sicurezza
Il lavoratore che svolga, di fatto, il ruolo di preposto, anche in mancanza di regolare investitura, è di fatto responsabile in concorso con il datore di lavoro, in caso di eventi infortunistici. A stabilirlo è la corte di cassazione penale, confermata poi in corte d’appello, con la sentenza n. 18090 del 10/04/2017, la quale ha emesso una condanna in primo grado nei confronti del componente anziano dell’ufficio tecnico nonché preposto di fatto, con l’accusa di non aver controllato l’effettiva consistenza delle superficie del tetto e quindi la calpestabilità dello stesso, consentendo o comunque non impedendo a un lavoratore dopo essersi portato sul tetto di una costruzione, mediante carrello elevatore (!!!), di scendere e sostare sulla copertura senza alcun presidio anticaduta, il quale è poi precipitato al suolo a seguito del cedimento di una lastra. Il Datore di Lavoro è stato invece accusato di omissione di qualsivoglia attività di formazione e informazione del personale nonché della mancata predisposizione di idonee procedure connesse alle attività da compiere in ambienti sopraelevati, con pericolo di caduta dall’alto e omettendo inoltre di dare adeguate istruzioni al personale incaricato. Il datore di lavoro ricorre quindi in appello con le seguenti motivazioni: Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la persona deceduta era un ingegnere, laureato da oltre 10 anni, con ampia esperienza professionale e autonomia decisionale; Dal filmato agli atti è rilevabile come l’infortunato si sia mosso sul tetto correndo e saltando, si da provocare il cedimento della struttura, tenendo quindi una condotta abnorme. Lo stesso fa il preposto di fatto lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli stesso non aveva ricevuto alcuna adeguata formazione e non era titolare di alcuna posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri colleghi, i quali operavano in totale autonomia. Inoltre la persona deceduta possedeva conoscenze tecnico-scientifiche ben superiori a quelle da egli stesso possedute. Il ricorso in appello è stato rigettato in quanto il lavoratore non aveva fatto altro che eseguire quanto programmato ne risulta essere stato informato della pericolosità della struttura o della necessità di adottare particolari cautele. Infatti, anche la persona che era con lui sulla copertura ha confermato che entrambi si ritenevano al sicuro in quanto informati del fatto che il tetto fosse controsoffittato, fatto effettivamente vero ad eccezione della zona ove il lavoratore è caduto. Inoltre, nel momento in cui, di fatto, il componente anziano dell’ufficio tecnico assunse il compito di organizzare e dirigere il sopralluogo, per conto del datore di lavoro, assunse anche l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dalla sentenza sopra esposta emerge quindi l’importanza di sottoporre a un’adeguata formazione tutti quei lavoratori che ricoprono anche solo “di fatto” una funzione di coordinamento, controllo e/o sorveglianza sullo svolgimento delle attività di altri lavoratori.
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