EMERGENZA CORONAVIRUS: IL DATORE DI LAVORO DEVE AGGIORNARE IL DVR?

15 maggio 2020 - Focus Web DVR Aggiornamento Sicurezza

L’emergenza Coronavirus e l’allarme generato per i primi casi di contagio in Italia hanno reso necessaria l’adozione di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese.

Come viene gestita l’attuale situazione di emergenza?

Per prevenire la diffusione del Coronavirus il Ministero della Salute ha emesso delle linee guida con una serie di misure comportamentali da adottare nel normale svolgimento delle attività lavorative ma anche per coloro che a vario titolo potrebbero trovarsi a contatto con potenziali soggetti contagiati.

Si tratta del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del DPCM 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Chi ha il compito di diffondere le informazioni?

Relativamente ai luoghi di lavoro, la responsabilità è sempre in carico al datore di lavoro che ha l’onere di diffondere le informazioni e mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un’eventuale esposizione all’agente biologico. Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori!

In virtù di queste indicazioni, occorre aggiornare il DVR?

Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale. Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall’attività lavorativa svolta. Rispetto ad un infermiere o ad un medico, recandoci in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di ammalarci. Di conseguenza, possiamo ragionevolmente credere che seppur non sia obbligatorio aggiornare il Documento di valutazione dei rischi, il Datore di lavoro, essendo costretto a predisporre delle misure di sicurezza aggiuntive per la gestione dell’emergenza COVID-19, può valutare il livello di rischio proprio in base alle misure di sicurezza intraprese ed elaborare una valutazione specifica circa l’esposizione al COVID-19 da allegare al Documento di valutazione dei rischi dell’organizzazione.

Riguardo, quindi, alla integrazione della valutazione del rischio biologico quale obbligo del Datore di lavoro, pur non trattandosi di utilizzo deliberato relativo ad un processo lavorativo, ma di esposizione non intenzionale riconosciamo, tuttavia, che il rischio può variare in modo consistente in base al tipo di attività produttiva ed alla necessità per i lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospetta. Oltre alle misure comportamentali, infatti, il Datore di lavoro è tenuto ad intraprendere anche misure di tipo strutturale, relative all’ambiente nel quale viene svolta l’attività lavorativa (ad es. barriere fisiche di protezione, presidi per il lavaggio delle mani) e di tipo organizzativo, quali procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il lavoratore, mediante le quali è possibile stabilire un livello di rischio di contagio.

A tale scopo, Blumatica mette a disposizione un algoritmo ad hoc che permette di ricavare l’entità del rischio sulla base di una metodologia che prende in considerazione la probabilità di accadimento e il danno che ne può conseguire, che dipende dalla contaminazione presuntiva dell’agente biologico e dai fattori lavorativi rappresentativi delle caratteristiche ambientali, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione. Il rischio specifico COVID-19 permette, infatti, di elaborare un documento di valutazione ad integrazione delle procedure di sicurezza da adottare obbligatoriamente.

Resta fondamentale che il datore di lavoro diffonda le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare, in particolare:

· lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

· non toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;

· coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;

· porre attenzione all’igiene delle superfici;

· evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;

· usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.

Sarebbe auspicabile, un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appaltatori, in modo da limitare i contatti con i propri lavoratori. Resta, infine, obbligo del datore di lavoro preservare la salute dei lavoratori riducendo quanto più possibile la probabilità di contagio evitando o limitando tutte quelle attività di front office con utenti esterni/agglomerati di persone come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere. Tutte le misure intraprese dal datore di lavoro, ulteriori rispetto alle indicazioni del Ministero, possono essere diffuse al personale mediante la predisposizione di una procedura di sicurezza elaborata ad hoc per gestire lo stato di emergenza.

Fonte: Blog.Blumatica

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