“Nuovo DM antincendio 10/03/1998″

15 febbraio 2019 - News Aggiornamento

Il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) dei Vigili del Fuoco ha approvato, in data 28 novembre 2018, la bozza del cosiddetto “nuovo DM 10/03/1998” recante i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 comma 3, del D.lgs. 81/2008”.  

La bozza del nuovo decreto, costituita da 10 articoli e 5 allegati, ha cercato di mantenere la stessa impostazione del DM 10/03/1998. Per l’approvazione, si aspetta solo il testo definitivo del decreto interministeriale che verrà poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Una volta approvato, il decreto interministeriale andrà ad abrogare e sostituire completamente il DM 10/03/1998. Stando a quanto scritto nella bozza, il nuovo decreto entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel seguito, senza avere la presunzione di poter essere esaustivi, sono indicate alcune delle principali novità. Ambito di applicazione Il “nuovo DM 10/03/1998” (di seguito nominato nuovo decreto) si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli di attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’All. I del DPR 151/2011 (ovvero le attività soggette a CPI – Certificato Prevenzione Incendi). Il DM 10/03/1998, infatti, veniva applicato solo parzialmente alle attività soggette a CPI. Per le attività industriali di cui al D.lgs. 105/2015, e i cantieri temporanei o mobili, di cui all’allegato IV del D.lgs. 81/2008, si applicheranno esclusivamente gli articoli 6, 7 e 8 del nuovo decreto. Piano di emergenza Come già previsto dal DM 10/03/1998, la redazione del Piano di Emergenza resta obbligatorio per le aziende aventi almeno 10 lavoratori e per le aziende soggette a CPI. Con il nuovo decreto il Piano di Emergenza dovrà essere redatto, indipendentemente dal numero di lavoratori, in tutti i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone. Per le aziende che impiegano meno di 10 lavoratori, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del Piano di Emergenza ma dovrà comunque adottare adeguate misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle nel DVR. Addetti antincendio – Formazione e aggiornamento Gli addetti al servizio antincendio, ovvero i lavoratori designati e incaricati dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze, dovranno essere formati secondo quanto previsto dall’allegato IV del nuovo decreto. L’aggiornamento della formazione degli addetti al servizio antincendio dovrà essere svolto con cadenza almeno quinquennale. I corsi già programmati con i contenuti previsti dall’allegato IX del DM 10/03/1998 saranno validi se svolti entro 6 mesidall’entrata in vigore del nuovo decreto.

Valutazione del rischio di incendio: Le ipotesi su cui si basa la valutazione dei rischi di incendio, secondo l’all. I, sono: il rischio di incendio di un’attività non può mai essere ridotto a zero; in condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto di innesco. La valutazione dei rischi di incendio, pertanto, non ha il compito di portare il rischio a zero ma di ridurlo entro livelli accettabili. La bozza prevede che ogni luogo di lavoro aggiorni la valutazione del rischio antincendio alla nuova normativa entro cinque annidall’entrata in vigore del nuovo decreto. Requisiti dei docenti L’articolo 8 del nuovo decreto è relativo ad una tematica non precedentemente trattata dal DM 10/03/1998: i requisiti dei docenti formatori. I corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio possono essere tenuti direttamente dal datore di lavoro a patto che abbia i requisiti necessari previsti dall’art. 8. In particolare, i docenti della parte teorica e della parte pratica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: esperienza (documentata) come docenti in materia antincendio, sia in ambito pratico che teorico, di almeno 90 ore svolte alla data di entrata in vigore del nuovo decreto; frequenza e superamento del corso di formazione per docenti teorico/pratici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno e frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione per docenti. Anche per i docenti l’aggiornamento della relativa formazione è quinquennale. Gli allegati L’allegato I si occuperà della progettazione per la sicurezza antincendio delle attività normate e non normate. Per attività normate si intendono le attività per le quali sono state adottate una o più norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 139/2006. L’allegato II sarà inerente ai criteri di prevenzione incendi per le attività non normate. Nell’all. II verranno ripresi e riuniti i temi degli allegati I, II, III, IV e V del DM 10-3-1998. Tra le novità più rilevanti di questo allegato si segnalano: una nuova categoria di classificazione dell’incendio: oltre a confermare le classi di incendio A (incendi di materiali solidi), B (incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili), C (incendi di gas) e D (incendi di sostanze metalliche), verrà aggiunta la classe F, relativa agli incendi da oli e grassi vegetali o animali come verificabili negli apparecchi di cottura. Per questa classe di incendio l’uso di estintori a polvere e di estintori a CO2 come mezzo estinguente è considerato pericoloso; Una nuova tabella per la determinazione del numero di estintori di classe A e B in funzione della superficie dell’ambiente di lavoro, a seconda che l’attività sia soggetta (o no) a CPI: L’allegato III riporterà delle indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio, in particolare sui controlli e manutenzioni al quale sottoporre le vie di emergenza, le porte delle uscite di emergenza, le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio e i contenuti del Piano di Emergenza. Nell’allegato IV saranno indicate le modalità di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, nonché i contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento che dovranno essere trattati. Infine, l’allegato V tratterà i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti.

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